Repubblica
Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Milano
Sezione Prima Penale
Composta dai Signori
1. Dott. Orio Simonazzi, Presidente
2. Paola Capobianco, Consigliere
3. Fabrizio Poppi, Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa del Pubblico Ministero
contro
(OMISSIS)
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Decisione
impugnata - Nel 1950 l'americano Ron Hubbard pubblicava il libro intitolato
Dianetica, che voleva essere una guida per aiutare gli uomini a
conquistare un concetto moderno di salute mentale. Vi si sosteneva che le
difficoltà terrene possono essere provocate da immagini negative della mente
frutto di esperienze dolorose in questa vita o in precedenti reincarnazioni e
venivano proposte una serie di metodiche ritenute idonee ad eliminare queste
immagini negative e a raggiungere uno stato di limpidezza.
Le
persone conquistate dalla Dianetica passavano alla fase pratica e fondavano
centri di Dianetica prima in USA e poi anche in Europa. Nel 1977 veniva
costituito il primo Centro di Dianetica a Milano, l'Hubbard Dianetic
Istitute seguito da analoghe iniziative in altre città d'Italia.
Interessano questo processo le sedi di Brescia, Bergamo, Modena, Pordenone. Nel
1982 veniva costituita a Milano la Lega Nazionale per una civiltà libera
dalla droga avente il fine di recuperare i tossicodipendenti coi metodi di
Hubbard.
Emanazioni
della Lega erano i Centri Narconon, enti che operavano per il recupero
dei tossicodipendenti; nonché la società Futura s.r.l. che provvedeva ad
addestrare gli operatori dei Narconon e a tenere cicli di etica cui dovevano
sottoporsi anche coloro che ricadevano nel vizio della droga.
Nell'ottobre
1985 veniva costituita la Chiesa degli Scientology d'Italia che assorbiva
la struttura preesistente di Dianetica.
A
seguito di indagini, esperite per molti anni in tutto il territorio nazionale
sull'attività degli appartenenti a diverse sedi della Chiesa di Scientology e
dei collegati centri Narconon, il Giudice istruttore del Tribunale di
Milano con ordinanza 3.10.1988 disponeva il rinvio a giudizio di numerosi
adepti dell'istituzione, fra cui gli odierni imputati, chiamati a rispondere di
delitti di natura finanziaria, di circonvenzione d'incapace, di estorsione e di
truffa nonché di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di
tali reati che, per le uniformi modalità delle condotte, apparivano
ispirati a direttive generali dell'organizzazione.
Secondo
il Giudice istruttore, l'associazione aveva un precipuo fine di lucro che
attuava proponendo ai neofiti servizi sempre più costosi fino a
depauperare l'acquirente sottoposto a pressioni, a raggiri o a un'induzione
mirata al proprio stato di inferiorità. Gli operatori catturavano l'interesse
delle persone verso l'organizzazione con test sulla personalità privi di
validità scientifica e poi prospettavano l'adesione all'associazione come
rimedio ai problemi asseritamente evidenziati dai test; facevano pressioni
assillanti mediante continui contatti personali di giorno e di notte per
indurre i clienti ad acquistare corsi di vario tipo e livello presentati come
idonei a migliorare la qualità della loro vita; sottoponevano talune di queste
persone a sedute estenuanti di auditing tenute da operatori non qualificati;
vincevano eventuali resistenze sia con le sedute di auditing sia con l'uso di
un apparecchio denominato E-meter (venduto a prezzi superiori al valore reale e
al quale veniva attribuita una funzione diagnostica inesistente) sia
sottoponendo i clienti a saune per ore malgrado il loro evidente stato di
prostrazione; durante le sedute prendevano appunti sulle dichiarazioni rese su
fatti riservati, conservandoli in apposite cartelle unitamente alle confessioni
scritte che potevano essere trasmesse a un ufficio organizzativo
dell'associazione chiamato Guardian Office; imponevano a chi proseguiva i corsi
la sottoscrizione di dichiarazioni di successo da appendere in bacheca a fine
promozionale; promettevano, in caso di insuccesso, il rimborso di quanto pagato
e poi opponevano ai richiedenti tecniche defatigatorie ponendo dinanzi al
cliente sempre una persona diversa che si dichiarava incompetente, sottoponendo
il richiedente a interrogatori estenuanti sui motivi del recesso e prospettando
un male grave in caso di interruzione del corso.
Con
sentenza del 2.7.1991 il Tribunale di Milano disattendeva l'assunto accusatorio
con le seguenti considerazioni:
a)
l'accusa aveva mostrato di ritenere lecita l'attuazione delle direttive di
Hubbard poiché non aveva chiesto il rinvio a giudizio di tutti coloro che le
avevano attuate, ma solo di una minoranza deviante che aveva operato in modo
autonomo all'interno di un'organizzazione che a termini di statuto operava
lecitamente;
b)
non era stata provata l'esistenza di una programmazione criminosa fra coloro
che avevano tenuto comportamenti devianti, ma erano emersi episodi di
deviazione dalle direttive di Hubbard ad opera dei singoli operatori che si
erano posti in contrasto non solo con la legge penale ma anche con le
indicazioni della stessa associazione;
c)
non poteva ravvisarsi una responsabilità penale,dei presidenti, dei
vicepresidenti o comunque di coloro che avevano ricoperto posti di
responsabilità al vertice dell'organizzazione a titolo di dolo eventuale per
aver accettato il rischio che singoli operatori, nell'attuare direttive di
Hubbard potessero spingersi fino a violare la norma penale; l'associazione a
delinquere postulava un vincolo stabile avente ad oggetto l'accordo per la
commissione di reati, cosa evidentemente diversa dall'accettazione del rischio
che altri, nell'esecuzione di direttive lecite, potessero compiere reati che,
come tali, spezzavano il rapporto organico con l'associazione.
In
sostanza il Tribunale escludeva che l'ente morale Scientology avesse natura e
caratteristiche proprie di un'associazione per delinquere sia perché era
perfettamente lecito lo scopo sociale perseguito a norma di statuto sia perché
gli adepti avevano generalmente agito in contemplazione dei fini statutari come
dimostrava il rilevante numero di persone dichiaratesi soddisfatte dei servizi
ricevuti. Le condotte illecite rilevate in singoli casi dovevano ritenersi
frutto di iniziative devianti di singoli adepti taluno dei quali era stato
condannato per qualcuno degli altri delitti contestati.
Impugnazioni
- La pubblica accusa lamentava che il
Tribunale non aveva tenuto conto che Scientology aveva svolto un indiscriminato
proselitismo nelle fasce deboli della popolazione facendo leva su meccanismi
ben noti alla moderna scienza psicologica e applicando una metodologia uniforme
che si connotava d'illiceità in relazione alla natura dei soggetti passivi e
all'oggettiva invariabilità degli approcci. L'ipotesi accusatoria di reato
associativo era supportata dal carattere seriale delle condotte in sostanziale
aderenza alle direttive di Hubbard, sintomatiche di direttive impartite ai vari
operatori nell'ambito dell'organizzazione e finalizzate a commettere reati,
ogni volta che la resistenza dei clienti imponeva di forzare la mano oltre il
lecito. Donde, sul piano logico, la penale responsabilità degli
organizzatori, dei presidenti e vicepresidenti delle varie Chiese e dei
preposti ai Centri Narconon per il delitto associativo contestato agli
operatori che non avrebbero potuto commettere i delitti loro ascritti
senza lo strumento offerto dalle strutture dell'organizzazione.
La
sentenza veniva impugnata anche dalla parte civile, Ministero delle Finanze,
limitatamente ai reati finanziari contestati ad alcuni imputati sul presupposto
della natura non confessionale di Scientology.
Prima
sentenza di appello - Con sentenza 5-11-1993
la Corte di Appello di Milano ribaltava la sentenza di primo grado affermando
che l'intera associazione di Scientology era un'associazione per delinquere.
La Corte dichiarava di essere pervenuta a tale conclusione non già
processando le dottrine dell'Hubbard o le idee praticate dalla Chiesa di
Scientology che, come qualsiasi altra manifestazione del pensiero, ricevevano
tutela nel nostro ordinamento, ma dopo avere accertato che l'attività di
Scientology era stata orientata sin dall'inizio, come qualsiasi impresa
commerciale operante sul libero mercato, alla massimizzazione del profitto
mediante la vendita ad un pubblico sempre più numeroso e a prezzi crescenti
delle pubblicazioni del fondatore, dei servizi dell'organizzazione e del
cosiddetto apparecchio E-Meter, per cui poteva escludersi che Scientology fosse
una chiesa o una confessione religiosa.
Per
affermare la criminalizzazione dell'intera associazione (in aperto dissenso col
P.G. secondo cui all'interno dell'associazione lecita se ne sarebbe formata una
illecita, distinta dalla prima), la Corte ha preso le mosse dai reati-fine,
ritenuti significativi anche quando non era stato possibile individuarne
l'autore, e ha osservato che dei 37 capi di imputazione, 25 riguardavano fatti
attribuiti ad aderenti alla associazione nel periodo compreso fra il 1981 e il
1986. Fino al 1981 era emersa un'associazione attenta ai mezzi finanziari da
ricavarsi applicando le direttive di Hubbard che suggeriva la vendita dura elaborata
negli USA per i venditori porta a porta basata sull'insistenza. Quando
l'Italia aveva cominciato a subire l'influenza della sede di Copenhagen, vi era
stata una corsa esasperata al profitto fino a trasformare Dianetics in
associazione a delinquere, prima a Milano è poi nelle sedi italiane che
da Milano dipendevano. Non si doveva parlare di associazione illecita formatasi
all'interno di un'associazione lecita, come prospettato dall'accusa, ma della
svolta in senso criminale di un'associazione originariamente lecita. Il
convincimento che la Chiesa di Scientology d'Italia si era trasformata in
un'associazione a delinquere era sì frutto di una generalizzazione, ma di una
generalizzazione corretta. Infatti anche se su 27.000 aderenti, 26.980 non
avevano espresso denunce, ciò era dovuto a una scelta della Guardia di Finanza
che aveva esaminato solo 6.000 cartelle e del pubblico ministero che aveva
seguito una linea minimalista configurando l'ipotesi delittuosa solo in casi
eclatanti. La devianza risultava dalla deliberata violazione della direttiva di
Hubbard che prescriveva di non accettare soggetti con un passato psichiatrico o
sottoposte a psicanalisi o a psicofarmaci: una tipologia di soggetti che era
stata respinta da (nome omesso) fino al 1978-1980 come attestato dai documenti
116 e che, come attestato dai documenti 17-24, era stata invece accettata in
epoca successiva, dimostrando un'inversione di tendenza.
Secondo
la Corte, l'anno 1981 aveva segnato l'inizio della grande trasformazione di Dianetics
e Scientology in associazione a delinquere attestata da
violazioni delle direttive di Hubbard riguardanti la vendita dura,
condotta da tale data con metodi illeciti. E poiché la devianza era emersa un
po' dovunque, doveva essere frutto di direttive dell'organizzazione italiana.
Indici di tale devianza erano l'accettazione degli "psichici", le
difficoltà opposte alle richieste di rimborso da parte di clienti insoddisfatti,
le pressioni usate per indurre i clienti a comprare i servizi. Il
coinvolgimento dei dirigenti non era una questione di dolo eventuale, ma di
dolo diretto, e ciò anche a voler ritenere che l'associazione prevedesse il
compimento di azioni criminose solo in caso di una particolare resistenza
opposta dai soggetti venuti a contatto con l'organizzazione.
In
conclusione, Scientology non si era fermata neppure davanti alla
deficienza psichica di alcuni neofiti e i vari operatori avevano agito con
modalità così uniformi e costanti, salvo variazioni imposte da peculiarità del
caso concreto, da rivelare l'unicità delle direttive, l'unicità della
previsione e della programmazione dei singoli reati e di conseguenza la
sussistenza dei delitto associativo contestato agl'imputati, individuati non
per il solo fatto della loro appartenenza all'associazione, ma per la loro
responsabilità diretta nei reati fine ovvero in ragione delle funzioni
esplicate, anche quali appartenenti al consiglio esecutivo o ai consiglio
direttivo.
Anche
la Lega per una civiltà libera dalla droga con a capo (nome omesso) e la
Società Futura S.r.l., presieduta da due coppie di coniugi, la coppia (nome
omesso) e la coppia (nome omesso), erano strettamente legate alla Chiesa di
Scientology e avevano promosso la costituzione dei Centri Narconon dedicati
alla cura e al recupero dei tossici. La Lega si occupava degli
aspetti finanziari (riceveva le contribuzioni e le ripartiva fra i singoli
centri), mentre Futura addestrava gli operatori dei Centri Narconon,
organizzava cicli di etica e forniva il materiale. II trattamento avveniva
secondo le indicazione di Hubbard: vitamine nella fase di astinenza, saune in
fase di disintossicazione e infine lo studio delle teorie dianetiche.
I
Narconon sono nati nel 1982 con mezzi improvvisati e inadeguati sia per
le condizioni ambientali e igieniche sia per l'impreparazione degli operatori
che continuavano spesso a bucarsi. I servizi forniti venivano fatti pagare
circa il doppio del loro valore. Anche da tali elementi la Corte ha tratto
motivi a sostegno dell'esistenza di direttive generali e ha sostenuto che se
qualcuno si era recuperato, lo doveva unicamente alla propria volontà e non
alle attenzioni dei centri, orientati solo al denaro.
Infine
la Corte ha riconosciuto in diritto che la carica di presidente o di
vicepresidente delle sedi non bastava a far ritenere tali soggetti partecipi
dell'associazione, dovendosi invece verificare se la posizione sostanziale
ricoperta avesse implicato contributi causali alla svolta in senso criminale
compiuta dall'associazione nel 1981-1982. Ritenuta certa l'esistenza
dell'associazione, ha individuato all'interno dell'organizzazione il consiglio
esecutivo e il consiglio consultivo siccome essenziali per realizzare il
coordinamento delle attività e ha ritenuto che gli imputati facenti parte di
questi due comitati dovevano essere ritenuti partecipi dell'associazione
delinquere.
La
Corte ha ritenuto partecipi gli imputati che hanno svolto il ruolo di venditori
di servizi, il responsabile della Lega, della Società Futura e dei Centri
Narconon (ritenuti dalla Corte una delle attività delle Chiesa in contrasto
con la tesi del P.G. secondo cui rappresentavano un'associazione a delinquere
separata dalla Chiesa), nonché chi aveva ricoperto la carica di cappellano
(intendendo per tale il preposto al rimborsi) e l'FBO quale preposto
all'andamento finanziario.
Applicando
questi criteri, la Corte ha affermato la responsabilità degli odierni imputati
nelle specifiche qualità e funzioni di partecipazione ad associazione a
delinquere ed ha concesso a tutti attenuanti generiche equivalenti, con la sola
eccezione di (nomi omessi) che hanno fruito di attenuanti generiche prevalenti.
Ricorsi
alla Cassazione da parte dei difensori -
La decisione veniva impugnata davanti alla Cassazione da parte dei difensori
sostenendo che la Corte di merito aveva inteso processare una religione in
quanto diversa di quelle ufficiali, limitando di fatto il diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, tutelato al più alto livello dall'art. 19 della
Costituzione; aveva omesso di motivare adeguatamente sulla natura religiosa
della Chiesa di Scientology e sulla circostanza che la dianetica e la scientologia
predicate da detta Chiesa non si esplicavano in attività contrastanti col
precetto costituzionale, circostanza particolarmente rilevante non soltanto
perché avrebbe sottratto l'associazione al sindacato del giudice penale, ma
anche perché avrebbe inciso sulla ricostruzione del fatto e dell'elemento
soggettivo del reato, consentendo di attribuire alla fede e non alla smania di
profitto (erroneamente dedotta da una lettura parziale e distorta delle
direttive del fondatore) l'eccesso caratterizzante la propaganda dei corsi e la
loro vendita; la Corte aveva indotto dalla generalizzazione di pochi
casi il convincimento che le azioni delittuose attribuite separatamente a
diversi gruppi d'imputati fossero state previste e programmate in via generale
fin dall'inizio secondo direttive provenienti dai vertici
dell'associazione.
Prima
sentenza della Corte di Cassazione - Con sentenza
9.2. 1995 la Cassazione annullava la decisione della Corte di Appello con
rinvio ad altra sezione di questa della stessa Corte territoriale per nuovo
giudizio.
Secondo
la Cassazione, la professione di agnosticismo esposta dalla Corta d'appello
nelle premesse della sentenza di riforma era censurabile, poiché la tutela
della confessione religiosa di cui agli artt. 8, 19 e 20 della Costituzione è
più ampia della tutela apprestata al diritto di manifestare il proprio
pensiero. Se un gruppo si autoqualifica come confessione religiosa, il giudice
deve accertarne l'effettività facendo riferimento, in mancanza di una
definizione legislativa, ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale con la
sentenza n. 195/93 secondo la quale, quando non vi è un'intesa con lo Stato, la
natura di confessione potrà trarsi da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo
statuto o dalla comune considerazione, salva la possibilità per un interprete
di elaborare indici ulteriori. La Corte di merito non aveva escluso la natura
religiosa dell'associazione sulla base degli indici indicati dalla Corte
Costituzionale, ma in relazione all'attività commerciale svolta dall'associazione
consistente nella vendita dei propri servizi, dimenticando che l'attività
commerciale non è incompatibile con la natura confessionale di un'associazione,
posto che tutte le confessioni tendono ad autofinanziarsi. L'orientamento
mercantile di una confessione che vuole autofinanziarsi per diffondersi non era
dunque argomento per escludere la natura confessionale di Scientology,
attestata, fino a prova contraria, dal suo statuto.
Secondo
la Cassazione non era eludibile l'indagine sulla natura confessionale della
associazione poiché, una volta ritenuta tale natura, diventava insostenibile
l'assunto della sua trasformazione in associazione a delinquere se non si
provava che tutti gli adepti avevano cambiato le regole di comune accordo per
dare vita un soggetto nuovo e diverso. Era invece astrattamente
ipotizzabile la tesi del Procuratore Generale secondo cui alcuni operatori
avessero deviato costituendo un'associazione illecita nell'ambito di quella
lecita. La confessione religiosa incontra il solo limite del buon costume
inteso come conformità ai principi etici del nostro ordinamento da cui nasce la
morale sociale, ma non è suscettibile di altri sindacati giurisdizionali.
Mentre
il tribunale aveva affermato che i presidenti, i vicepresidenti e i responsabili
di un'associazione non possono ritenersi responsabili della degenerazione della
condotta di singole persone che operano per l'associazione, la Corte d'appello,
facendo propri gli indici indicati dal procuratore generale, si era limitata a
indicare le ragioni per le quali si potrebbe presumere che i dirigenti di
un'associazione devono essere a conoscenza delle iniziative dei sottoposti. Ma
si tratta di una presunzione non praticabile nel caso di organizzazioni di
vaste proporzioni. La Corte di Appello era poi incorsa nella violazione
dell'articolo 192 comma 2 codice procedura penale perché aveva fondato su un
fatto presunto un'ulteriore presunzione, incorrendo nel vizio noto come praesumptio
de praesumpto. Dalla presunzione semplice ricavata dalla posizione di
vertice rispetto a un reato singolo la Corte d'appello aveva ricavato
l'ulteriore presunzione della conoscenza dei metodi usati dai dipendenti senza
fornire elementi atti a provare direttamente l'effettività di tale conoscenza,
da parte dei singoli dirigenti, in ordine ai metodi utilizzati dai sottoposti.
La
sentenza della Corte d'appello era anche illogica nella parte in cui aveva
ritenuto provato il delitto di associazione a delinquere basandosi sulla
molteplice reiterazione di condotte analoghe, ritenute, come tali,
riconducibili necessariamente a un'organizzazione. In realtà il limitato numero
di casi per cui si era proceduto, non era sufficientemente indicativo della
sussistenza di un'associazione criminale se confrontato con i 27.000 soggetti
con cui l'associazione aveva stabilito rapporti. Erano state pochissime persone
a presentare denuncia o a lamentare alcun- ché, e ciò non consentiva di
criminalizzare un'intera associazione. II numero delle denunce poteva essere
utilizzato, a tutto concedere, per avviare ulteriori indagini. II fatto che su
27.000 adepti solo un numero limitatissimo di persone aveva presentato
denuncia, non giustificava la generalizzazione fatta dalla Corte d'appello. Il
percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito non era praticabile,
poiché non era rilevante che molti soggetti sentiti a verbale si fossero
dichiarati insoddisfatti; non era rilevante che la Guardia di Finanza avesse
esaminato solo seimila posizioni, non essendo consentito desumere, dal mancato
esame di fatti a disposizione degli acquirenti, elementi per affermare in base
ad una mera probabilità statistica che alcune persone già inquisite hanno
commesso ulteriori reati.
Seconda
sentenza della Corte di appello - La corte di
merito, pronunciando per la seconda volta in sede di rinvio ha escluso la
natura confessionale di Scientology, sostenendo che tale natura non era
suffragata da nessuno degli indici indicati dalla Corte Costituzionale:
infatti, non aveva un'intesa con lo Stato, non aveva avuto pubblici
riconoscimenti, non aveva uno statuto che potesse suffragare il perseguimento
di fini religiosi, non era una religione nella comune considerazione,
intendendosi per tale l'opinione pubblica della comunità nazionale.
Data
la scarsità degli adepti, le sentenze di alcuni giudici di merito e di alcune
commissioni tributarie o i pareri di autorevoli studiosi italiani o stranieri
non erano rilevanti perché non concorrono a formare la pubblica opinione.
A
Scientology mancava quello che nel comune sentire è il concetto di salvezza
dell'anima e il rapporto con la divinità, tipico delle grandi religioni
monoteistiche giudaico-cristiane e islamiche. Lo stesso statuto di Scientology
soffriva di queste limitazioni perché in esso si afferma in modo
contraddittorio che la tecnologia può rendere l'uomo consapevole della
conoscenza dell'essere supremo; perché le modifiche statutarie che avevano
portato a sostituire agli Istituti di Dianetica la Chiesa Nazionale
di Scientology di Italia erano state solo uno stratagemma per sottrarre gli
Istituti di Dianetica ai problemi legali già emersi altrove. La natura
strumentale dell'autoqualificazione di Scientology come confessione religiosa
era comprovata:
a)
dalle dichiarazioni di due testimoni americani secondo cui Hubbard si era
determinato a definire Scientology una religione all'esito di una causa
intentata contro Scientology dall'associazione medica del New Jersey per abuso
della professione medica;
b)
dal contenuto di un documento sequestrato nella sede romana di Scientology nel
1991, nel quale veniva valutata l'opportunità che Dianetics si trasformasse
in Chiesa per sopperire alla mancanza di collegamenti con qualche gruppo
stabile in Italia, avuto riguardo alla cerchia di interessi politici economici
e finanziari in cui Scientology si trovava a operare;
c)
da quanto riferito da un teste cui era stato detto che la parola Chiesa era
stata usata per comodo;
d)
da quanto riferito da altri testi che avevano riferito di non avere mai sentito
parlare di pastori;
e)
dalla mancanza di un credo esclusivo, dalla storia della associazione, dalla
natura scientifica e oggettiva dei riti e delle pratiche.
Esclusa
la natura confessionale di Scientology, la Corte di merito ha creduto di
superare la censura della Cassazione relativa all'inammissibile
generalizzazione di alcuni casi di devianza per inferire l'esistenza di una
programmazione criminosa rispondente alle direttive dei vertici italiani,
compulsando l'organigramma e le testimonianze relative alla struttura
dell'organizzazione e alle direttive di ordine generale.
Secondo
la Corte di merito era stata acquisita la prova indiziaria che l'associazione
si era data un programma delinquenziale; ciò era desumibile da convergenti
considerazioni: le organizzazioni di Scientology avevano come unico obiettivo
lo scopo di lucro, come era risultato da due direttive di Hubbard, dai
documenti interni sequestrati e dalle testimonianze; dal disinteresse per la
condizione di salute degli adepti o degli operatori, in spregio alla
proclamazione di una missione finalizzata al benessere fisico e psichico dalle
persone; dalle tecniche di approccio perseguite facendo compilare questionari
fuorvianti concernente le condizioni fisiche e mentali dei compilatori per
indurli a profittare dei servizi e ad acquistare libri costosi; dalle false
promesse di restituzione di quanto pagato in caso di mancato conseguimento dei
benefici promessi e dalla velata prospettazione di danni fisici o psichici in
caso di mancata adesione alla Chiesa o di mancato acquisto dei prodotti offerti;
dalla millantata validità scientifica dei metodi proposti, dalla simulazione in
alcune fasi di un progresso del trattamento pretesamente controllato
scientificamente con uno strumento denominato E-Meter.
Da
tali elementi, complessivamente considerati, la Corte di merito ha dedotto che
l'intera attività dell'associazione era preordinato a commettere reati e ha
disatteso ancora una volta la prospettazione dell'accusa secondo cui
l'associazione a delinquere si era costituita nell'ambito della Chiesa di
Scientology senza identificarsi con la Chiesa stessa: era la stessa
organizzazione di Scientology con tutte le sue emanazioni a integrare
un'associazione a fini criminosi e ne erano responsabili coloro che avevano
fornito un contributo causale alla realizzazione del programma. L'elemento
psicologico era desumibile dal contesto, connotato dalla fallacia delle
promesse, dalla nocività o inutilità dei servizi, dall'impreparazione degli
operatori.
La
corte ha dichiarato la prescrizione dei reati contestati a (nomi omessi) che
hanno beneficiato di attenuanti generiche prevalenti. Tuttavia la sentenza è
stata egualmente oggetto di ricorso per Cassazione anche da parte di questi
imputati senza far cenno alla declaratoria di estinzione del reato pronunciata
dalla Corte di merito precedente.
Seconda
sentenza della Corte di Cassazione - A seguito
di un secondo ricorso di tutti gli odierni imputati, la Cassazione con sentenza
8-10-1997 ha nuovamente annullato con rinvio la decisione impugnata.
La
Suprema Corte ha alzato il tono rimarcando che il giudice del rinvio aveva
violato il giudicato interno omettendo di giustificare il proprio convincimento
sulla base dello schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella
sentenza di annullamento che la vincolava a una determinata valutazione delle
risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine ritenuta da
essa Cassazione di rilevanza determinante e precedentemente omessa.
Le
violazioni dei giudicato interno commesse dal giudice del rinvio sono state
definite molteplici: la Corte d'Appello aveva escluso la natura religiosa di
Scientology applicando i criteri indicati dalla Corte Costituzionale con gravi
fraintendimenti ed elaborando una nozione soggettiva di confessione ritagliata
sull'esperienza storica monoteistica giudaico cristiana ed islamica in modo dei
tutto arbitrario. Ciò facendo aveva violato la carta costituzionale che
garantisce a tutti di professare la propria fede religiosa col solo limite dei
rispetto del buon costume inteso come rispetto delle norme penali e delle norme
atte a garantire una libera e pacifica convivenza. La mancata definizione
legale di religione sottende la più ampia tutela dei soggettivi convincimenti
in materia e il distacco laicale dalle dottrine caratterizzanti le religioni
esistenti o sopravvenute. La corte di merito si era avventurata a sindacare
illegittimamente l'essenza di una fede, facendo malgoverno degli indici
elaborati dalla Corte Costituzionale e violando i limiti dei giudicato interno.
La
Cassazione ha definito elusiva. la motivazione della sentenza annullata, non
avendo la Corte di Appello motivato perché Scientology non avrebbe avuto
pubblici riconoscimenti come religione, omettendo di accertare quali atti
formali diversi dalla intesa costituiscano pubblico riconoscimento di
una confessione religiosa e omettendo altresì di spiegare perché atti di
provenienza pubblica, sentenze di giudici ordinari e tributari non siano idonei
a costituire indiretto riconoscimento pubblico.
Se
poi la Corte d'Appello aveva inteso riconoscimento pubblico come riconoscimento
popolare avrebbe dovuto spiegare perché le dichiarazioni di migliaia di
adepti che fanno parte dei popolo, i pareri di esperti e quelli espressi nelle
sentenze, che nel giudicare si avvalgono di massima della comune esperienza e
del notorio, non sarebbero riconoscimenti pubblici.
In
realtà la Corte d'appello aveva male applicato il criterio della comune
considerazione da intendersi non come opinione pubblica dell'intera
comunità nazionale, ma come valutazione condivisa da altri nella cerchia dei
dotti e delle persone interessate al problema. Le conclusioni della Corte di
Appello erano viziate dal fraintendimento di partenza, avendo inteso la comune
considerazione come opinione pubblica italiana e avendo ritenuto di poter
negare con criteri unilaterali e personali la natura religiosa di Scientology
sol perché a tale dottrina mancherebbe quello che nel comune sentire sarebbe
elemento indispensabile perché ci sia religione, vale a dire il concetto della
salvezza dell'anima realizzata attraverso il legame dell'uomo con Dio.
La
Cassazione ha anche esaminato lo statuto nazionale che fa riferimento a un
percorso di liberazione nella linea di pensiero delle scienze esatte per la
soluzione dei problemi dell'esistenza e il conseguimento della libertà dello
spirito umano e ha concluso che il ricorso a tecniche fisiche e a mezzi
materiali per conseguire una qualche visione del mondo dello spirito non è
estraneo a diverse religioni. La Corte di Cassazione ha definito acritica
l'adesione della Corte di Appello alle dichiarazioni rese dagli americani Atack
e Armstrong, non avendo indagato il contesto (americano) in cui tali
dichiarazioni furono rese e in quale procedimento. A fronte dei mancati
approfondimenti critici, rimaneva egualmente attendibile che la Chiesa sia
sorta come sviluppo delle dottrine dianetiche e per il concorso di adepti
sempre più numerosi, nulla rilevando che la Chiesa abbia ereditato o assorbita
la struttura di Dianetics.
La
Cassazione ha poi negato qualsiasi contenuto indiziante al documento
sequestrato a Roma nel quale si lamentava genericamente la difficoltà
incontrata da Dianetics senza le coperture di cui gode la confessione
religiosa. Inoltre ha riesaminato la deposizione della teste (nome omesso) per
concludere che alla donna avevano solo spiegato che non vi era incompatibilità
fra la religione cattolica e Scientology. Non era rilevante la mancanza di un
credo e la Corte di appello aveva omesso di valutare le prove acquisite nel loro
complesso e particolarmente le testimonianze e documenti prodotti dalla difesa.
La
Cassazione ha fissato un ulteriore limite al giudice dei rinvio censurando la
sentenza laddove elude il giudicato interno riproponendo la tesi che vuole
Scientology come associazione a delinquere basandosi non più su una
inammissibile generalizzazione di pochi episodi ma enfatizzando l'orientamento
al denaro, già ritenuto dalla stessa Corte di Cassazione non ostativo
all'esistenza e al riconoscimento di una confessione che tenda ad
autofinanziarsi vendendo i propri servizi.
La
Cassazione ha concluso aderendo ai rilievi difensivi secondo cui i reati
accertati non erano emersi nell'ordinarietà ma si palesavano come deviazioni
occasionali dalle regole di condotta generali, circostanza, questa che,
unitamente alla liceità dei fini statutari, non poteva non riverberarsi sul
dolo di ciascun imputato che, se convinto di partecipare alla realizzazione di
scopi leciti, non poteva essere consapevole di partecipare a un'associazione criminale.
Alle censure concernenti la criminalizzazione dell'intera associazione basata
su un'inammissibile generalizzazione di pochi casi la Cassazione ha aggiunto
che, in mancanza di più solidi ancoraggi oggettivi, potevano, sul piano
razionale, attribuirsi la convergenza delle condotte attribuite agli operatori
e le uniformi commissioni dei reati-fine loro ascritti sia alla comunanza di
direttive sia all'identità delle condizioni dell'azione umana nelle quali gli
imputati si trovarono a operare e/o alla rigidità dello schema tipico dei reati
loro attribuiti.
Nessuna
illazione di carattere generale poteva trarsi dalla constatazione che gli
adepti insoddisfatti avevano ottenuto i rimborsi per la loro forte
determinazione o con una minaccia di denunce, tenuto conto anche dei limiti
assegnati dal giudicato interno secondo cui la stragrande maggioranza non aveva
chiesto rimborsi.
In
conclusione la Corte di appello aveva violato i limiti dei giudicato interno
ignorando il percorso indicato dalla Cassazione in ordine all'accertamento
della natura religiosa o meno.di Scientology, ignorando la rilevanza
dell'esiguo numero dei soggetti che avevano commesso reati, le prove fornite a
discarico, richiamate nella prima sentenza di annullamento e non valutate in
sede di rinvio. Infine il giudice del rinvio avrebbe dovuto tener presente che
la responsabilità per il reato associativo dei dirigenti non poteva essere
provata facendo ricorso alla praesumptio de praesumpto.
Esame
dei motivi di impugnazione - La presente sentenza è
stata in larga parte già scritta dalle due decisioni della Cassazione che, con
il secondo annullamento, ha ulteriormente puntualizzato i vincoli del
giudicato interno, indicando le violazioni commesse e i percorsi argomentativi
inammissibilmente seguiti dal giudice del rinvio.
II
Procuratore Generale ha riproposto i termini della requisitoria pronunciata a
conclusione dei primo giudizio di rinvio ed ha ribadito ancora una volta che,
nello specifico, non era in discussione se Scientology fosse un'assocíazione
confessionale, ma se gli odierni 33 imputati avessero costituito, all'interno
di Scientology, una distinta associazione a delinquere, con la conseguenza che
perdeva ogni ragion d'essere il pronunciamento pregiudiziale sul carattere
confessionale di Scientology imposto dalla Cassazione al giudice del rinvio. Il
dictum della Suprema Corte poteva avere una sua ragion d'essere se posto
in relazione con la scelta di campo fatta dalla Corte di Appello che aveva
ritenuto Scientology, a far tempo dai primi anni '80, un'associazione criminale
tout court; ma se si verificava l'ipotesi accusatoria caldeggiata dal P.G. nei
due giudizi di rinvio, la richiesta di accertare in via pregiudiziale se il
gruppo di riferimento (Dianetica, Chiesa di Scientology o Lega per la civiltà
libera dalla droga) cui appartenevano gli odierni imputati avesse o meno natura
confessionale si palesava superata. In particolare, le direttive di Hubbard
potevano essere esaminate al limitato scopo di chiarire come potesse essersi
sviluppato un sodalizio criminoso autonomo all'interno dell'attività di
Scientology e, in tale ottica, anche il modesto dato quantitativo della
devianza, ritenuto dalla Cassazione l'argomento forte delle difese, perdeva la
pregnanza attribuitagli dalla Suprema Corte. Infine la considerazione che
l'associazione criminale ipotizzata avesse ad oggetto il compimento di una
serie indeterminata di reati contro il patrimonio per destinarne il profitto
all'organizzazione lecita, non collideva con la tesi avanzata dal P.G., posto
che la fattispecie legale del reato associativo non prevede, come scopo, il
profitto del sodalizio, ma un generico programma di commettere reati, ancorché
contro il patrimonio.
Sulla
base di queste premesse il P.G ha ritenuto di ribadire (anche se la seconda
sentenza di annullamento aveva ulteriormente ridotto i residui percorsi
argomentativi):
a) che la Cassazione
sbaglia quando pretende dai giudici di merito un pronunciamento
pregiudiziale sulla religiosità del gruppo, essendo in fatto del tutto
evidente che a essere sottoposta a giudizio non è Scientology come tale, ma
solo un gruppo di soggetti ad essa appartenenti;
b) che il giudice di
rinvio deve solo verificare la condotta tenuta in concreto dagli imputati
esaminando non le regole dei gruppo ma la concreta applicazione che di tali
regole gli odierni imputati avevano fatto.
Le
difese hanno invece sostenuto, con sfumature diverse, che il giudice del rinvio
non poteva esimersi dal prendere posizione sulla natura confessionale di Scientology.
In
proposito hanno ricordato che non era affatto evidente che a essere
sottoposta a giudizio non fosse Scientology come tale, ma solo un gruppo di
soggetti ad essa appartenenti. Tale assunto era smentito:
a) dal tenore del capo di
imputazione, dalla scelta di campo del Giudice Istruttore che, dopo una lunga e
ampia indagine, aveva licenziato il processo sostenendo che Scientology, anche
se si richiamava a una qualche religione, era comunque criminale perché
i reati contestati non erano espressione di condotte occasionalmente devianti,
ma programmati in quanto commessi in applicazione delle direttive promananti
dall'organizzazione; e che, comunque, le idealità, i programmi, gli statuti,
gli scritti, le policies interne dimostravano che Scientology non era
religiosa;
b) dal tenore
dell'impugnazione del P.M che con atto 4-10-1991 aveva appellato la decisione
assolutoria del Tribunale, riproponendo la tesi della natura criminale di
Scientology, accusata di essere un produttore collettivo di reati a fine di
lucro per autofinanziarsi, come comprovato anche dal fatto che il
profitto tratto dai reati specifici (in ipotesi accusatoria, truffa,
circonvenzione, reati fiscali, estorsione) non era lucrato dagli autori dei
reati, ma collettivamente dal sodalizio criminoso;
c) dalle due sentenze
censurate dalla Cassazione, che avevano sposato la tesi massimalista del P.M.
sostenendo con argomentazioni diverse, ma con esiti convergenti, che la Chiesa
di Scientology d'Italia aveva attuato la vendita dura dei servizi offerti ai
fedeli con modalità che si discostavano dalle direttive del fondatore, ponendo
in essere deviazioni che, lungi dal postulare l'esistenza di un sotto-gruppo
criminale, investivano tutta l'associazione che, pur dotata di una
struttura articolata, di sedi periferiche, statuti, divisione dei ruoli, aveva
avuto apprezzamenti per l'opera dei venditori devianti, per cui valeva il
principio del cui prodest. In particolare, la seconda decisione
pronunciata dal giudice dei rinvio aveva ribadito che Scientology era un
sodalizio criminale non confessionale e aveva individuato in tale
organizzazione la struttura e l'organizzazione del sodalizio criminale e
nell'adesione e nell'attività a favore di Scientology l'elemento psicologico e
il contributo causale della partecipazione al sodalizio criminoso.
Le
difese hanno quindi concluso che il lavoro del giudice del rinvio doveva
rapportarsi alla sentenza di primo grado e al quantum devolutum dell'impugnazione
nel rispetto del giudicato interno.
Pare
a questa Corte che fra i nodi da sciogliere ci sia anche quello che il P.G. ha
continuato a considerare una questione irrilevante. Non pare che il giudice di
rinvio possa ignorare che il duplice annullamento della Suprema Corte ha avuto
per oggetto due sentenze che, pur battendo percorsi argomentativi diversi,
hanno accolto l'originaria tesi del P.M. appellante, escludendo in modo
convergente la natura confessionale di Scientology onde poterne affermare la
natura criminale. La Cassazione è giunta a reclamare una presa di posizione,
non elusiva e comunque adeguata, sulla natura confessionale di Scientology non
solo perché la questione appartiene ormai in modo ineludibile alla materia
devoluta all'appello e ai piani del discorso imposti dalla Cassazione, ma
soprattutto perché, al punto in cui è giunto il processo, la risposta a
tale questione finisce per orientare in modo determinante la lettura dei
vincoli imposti dalla Cassazione alla valutazione del materiale probatorio
acquisito.
La
Cassazione, correggendo il percorso argomentativo seguito dai giudici nel
rinvio investiti dall'impugnazione del P.M., ha stabilito che l'accertamento
dell'eventuale natura confessionale di Scientology è rilevante, perché, in caso
affermativo, l'assunto della conversione dell'intero sodalizio in associazione
a delinquere postulava la prova che tutti gli adepti avevano cambiato di comune
accordo le regole originarie per dare vita un soggetto nuovo e diverso con
evidenti riverberi sulla significatività e univocità degli elementi probatori
acquisiti, sia che, in ipotesi accusatoria, si volesse riferire l'ipotizzata
criminalizzazione all'intera associazione sia che la si volesse riferire a un
gruppo di associati (c.d. schegge impazzite).
Una
presa di posizione sulla natura confessionale di Scientology non è imposta da
una rivisitazione archeologica dei materiale processuale, ma dal quantum
devolutum, recepito dalle sentenze poi annullate dalla Cassazione, da
valutarsi coi rispetto dei giudicato interno. Con la seconda sentenza di
annullamento la Suprema Corte ha alzato i toni delle censure e non avrebbe
potuto essere più esplicita: ha rimproverato al giudice del rinvio di avere
violato il giudicato interno laddove, 'invece di giustificare il proprio
convincimento sulla base dello schema implicitamente o esplicitamente enunciato
nella sentenza di annullamento che lo vincolava a una determinata valutazione
delle risultanze processuali o al compimento di una determinata indagine
ritenuta dalla Corte di rilevanza determinante e precedentemente omessa’, aveva
battuto strade diverse che implicavano plurime violazioni del giudicato
interno. Non sembra dunque seriamente contestabile che, a torto o a ragione, ma
comunque in modo processualmente vincolante, il giudice del rinvio è stato
posto nella condizione di dover giustificare il proprio convincimento sulla
base dello schema esplicitamente enunciato dal giudice superiore che
prevede, tra l'altro, una presa di posizione sulla natura confessionale di
Scientology. Non pare che la Cassazione abbia lasciato ulteriori vie di fuga in
proposito, esplicitando una serie di vincoli di cui in questa sede si può solo
prendere atto, lasciando da parte i personali convincimenti; né sembra essere
entrata in conflitto con se stessa allorché ha applicato l'amnistia ai reati
tributari. Si tratta infatti di violazioni che sottendono lo svolgimento di una
attività commerciale da ritenersi non imponibile se Scientology fosse
confessionale. E poiché quando è sopravvenuto il provvedimento di l'amnistia,
mancava allo stato, l'evidenza della prova circa la natura confessionale
dell'associazione, la Cassazione ha privilegiato l'economia processuale e ha
applicato il provvedimento estintivo.
Con
la prima sentenza di annullamento, la Cassazione è stata in proposito
particolarmente perentoria: se un gruppo si autoqualifica come confessione
religiosa, il giudice deve accertare l'effettività di tale
autoqualificazione facendo riferimento, in mancanza di una definizione
legislativa, ai criteri enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
195/93 secondo la quale, quando non vi è un'intesa con lo Stato (da ritenersi
in tal caso assorbente), la natura di confessione potrà trarsi da precedenti
riconoscimenti pubblici, dallo statuto o dalla comune considerazione, salva la
possibilità per l'interprete di elaborare indici ulteriori; ed ha censurato il
giudice di appello che aveva escluso la natura confessionale di Scientology in
relazione all'attività commerciale svolta, dimenticando che l'orientamento
mercantile di una confessione, che vuole autofinanziarsi per diffondersi, non è
argomento per escluderne la natura confessionale attestata, in ipotesi, dal suo
statuto.
Con
la seconda sentenza la Cassazione ha fornito una sorta di interpretazione
autentica di se stessa, indicando i vincoli non eludibili assegnati a questa
Corte con forza di giudicato interno:
a) non poteva essere
esclusa la natura confessionale di una associazione sindacando con criteri
unilaterali e personali i contenuti delle relative credenze (nella
specie la mancanza del concetto della salvezza dell'anima realizzata attraverso
il legame dell'uomo con Dio), ostandovi precisi precetti costituzionali che
vietano di ancorare la riconoscibilità della natura confessionale di
un'associazione ai contenuti delle religioni esistenti o sopravvenute;
b) gli atti di
provenienza pubblica quali sentenze di giudici ordinari e tributari sono
astrattamente idonei a costituire indiretto riconoscimento pubblico della
natura confessionale di un'associazione e, in presenza di tali atti, tale
indiretto riconoscimento non poteva essere escluso senza spiegarne la ragione e
senza indicare gli atti formali, diversi dall'intesa e dalle sentenze di
giudici ordinari e tributari, che darebbero luogo a pubblico riconoscimento.
Anche a voler attribuire al pubblico riconoscimento l'accezione di
riconoscimento popolare, il giudice del rinvio doveva spiegare perché le
dichiarazioni di migliaia di adepti, che fanno parte del popolo, i pareri di
esperti e i pareri espressi nelle sentenze, che nel giudicare si avvalgono di
massime della comune esperienza e del notorio, non sarebbero riconoscimenti
pubblici. Infine la Corte d'appello aveva male applicato il criterio della
comune considerazione, erroneamente intesa come opinione pubblica dell'intera
comunità nazionale, e non come valutazione condivisa da altri nella
cerchia dei dotti e delle persone interessate al problema;
c) lo statuto nazionale
di Scientology, prevedendo un percorso di liberazione e facendo ricorso a
tecniche fisiche e a mezzi materiali per conseguire una determinata visione del
mondo dello spirito, collocava l'associazione in un ambito comune anche ad
altre confessioni pacificamente riconosciute;
d) le dichiarazioni rese
in contrario dagli americani Atack e Armstrong non potevano ritenersi
concludenti senza indagare il contesto americano e il procedimento in cui tali
dichiarazioni furono rese, per cui restava egualmente attendibile, a fronte dei
mancati approfondimenti critici, che la confessione sia sorta come sviluppo
delle dottrine dianetiche e per il concorso di adepti sempre più numerosi,
nulla rilevando che Scientology avesse ereditato o assorbito la struttura di Dianetics;
e) il documento
sequestrato a Roma nel quale si lamenta genericamente la difficoltà incontrata
da Dianetics senza le coperture di cui gode la confessione religiosa non
aveva contenuto indiziante;
f) non erano rilevanti né
la mancanza di un credo né la dichiarata compatibilità fra la religione
cattolica e Scientology;
g) il giudice del rinvio
aveva criminalizzato Scientology enfatizzando l'orientamento al denaro, già
ritenuto non ostativo al riconoscimento di una confessione che voglia
autofinanziarsi con la vendita dei propri servizi; e con ciò aveva violato il
giudicato interno;
h) i reati accertati non
sono emersi nell'ordinarietà, ma si configurano come deviazioni occasionali
dalle regole di condotta generali; circostanza che, unitamente alla liceità dei
fini statutari, non può non riverberarsi sul dolo di ciascun imputato che, se
convinto di partecipare alla realizzazione di scopi leciti, non poteva essere
consapevole di partecipare a un'associazione criminale;
i) posto che pochi casi
di devianza non potevano essere generalizzati, in mancanza di più solidi
ancoraggi oggettivi, la convergenza delle condotte attribuite agli operatori e
le uniformi commissioni dei reati-fine ascritti a taluni imputati poteva essere
egualmente attribuita tanto a una comunanza di direttive quanto all'identità
delle condizioni dell'azione umana nelle quali gli imputati si trovarono a
operare e/o alla rigidità dello schema tipico dei reati loro attribuiti.
In
buona sostanza, la Cassazione, ribadendo l'assoluta rilevanza dell'indagine
concernente l'eventuale natura confessionale di Scientology e la forza cogente
dei percorso argomentativo implicitamente o esplicitamente enunciato
nelle sue sentenze di annullamento; e qualificando le omissioni e le violazioni
poste in essere dai giudici dei rinvio alla stregua di violazioni del giudicato
interno, ha vincolato il giudice del rinvio a prendere posizione sulla
natura confessionale dell'associazione, osservando che, allo stato, tale natura
era attestata, dai riconoscimenti pubblici e dallo statuto; e che gli elementi
cui le sentenze annullate avevano attribuito una valenza di segno contrario
erano stati letti incorrendo in errata applicazione di norma di legge,
violazione della costituzione in tema di libertà confessionale e in vizi logici
e in violazione del giudicato; che gli approdi impugnati potrebbero essere
riproposti solo sulla base di ulteriori elementi probatori, da valutare nel
rispetto dei limiti imposti dal giudicato interno.
A
ben vedere, la Cassazione, dopo due annullamenti, ha indicato percorsi
vincolanti a esito scontato. Dopo aver additato al giudice del rinvio la
corretta lettura degli indici indicati dalla Corte Costituzionale, ha
chiarito che l'ipotesi accusatoria non poteva essere portata avanti
ulteriormente, senza altre indagini idonee a superare, nel rispetto dei
giudicato interno e del distacco laicale praticato in questa materia
dalla Carta Costituzionale, le conclusioni cui portavano le prove acquisite.
Poiché in questa fase non ci sono stati apporti probatori di segno con-trario
rispetto agli elementi di prova su cui la Cassazione ha formulato la proprie
radicali censure, non resta che prendere atto che lo statuto di Scientology è
compatibile con la qualificazione autoreferenziale che l'associazione si è
attribuita e che le numerose sentenze di giudici ordinari e tributari
costituiscono quel pubblico riconoscimento che la Corte costituzionale annovera
fra i criteri non di merito utilizzabili, nel rispetto di una
equidistanza laicale fra le varie confessioni, per stabilire se un'associazione
sia effettualmente confessionale.
In
altre parole, in difetto degli ulteriori apporti probatori idonei a
superare le censure della Cassazione, questo giudice prende atto con la Suprema
Corte che le prove acquisite non consentono di escludere la natura
confessionale di Scientology suffragata dallo statuto e dal pubblico
riconoscimento.
A
questo punto resta da verificare, secondo quanto riproposto dal P.G.
correggendo in sede di rinvio quanto devoluto dall'impugnazione del P.M., se
gli odierni imputati abbiano costituito una associazione a delinquere autonoma
all'interno e in contrasto coi fini confessionali di Scientology.
Le
difese hanno puntualmente osservato che per percorrere la strada evocata dal
P.G in sede di rinvio occorre domandarsi se il materiale probatorio utilizzato
dai precedenti giudici di rinvio, rimasto assolutamente invariato, consenta
una diversa valutazione, nell'ambito della discrezionalità consentita dall'art.
627 c.p.p.; e hanno fatto rilevare in proposito che il capo di imputazione n.
42 prefigura la costituzione di un sodalizio criminoso da parte di soggetti che
hanno agito per conto di Scientology; che tutta la pregressa attività
probatoria è stata svolta in funzione di questa ipotesi di accusa che è poi
quella utilizzata dal Giudice Istruttore per disporre il rinvio a giudizio
degli odierni imputati; che l'introduzione della terza ipotesi (quella della
"devianza di un gruppo di fedeli diventati infedeli") finisce
comunque per entrare in rotta di collisione, almeno sul piano logico, con
l'accertata natura confessionale di Scientology, poiché l'ipotesi di un
sodalizio fra soggetti che, dopo anni di fedele militanza, si costituiscono in
associazione a delinquere contro i principi precedentemente seguiti senza
trarre alcun utile economico personale, impone di stabilire se l'asserito
accordo criminoso sia scaturito, in ipotesi, dalla convergente volontà di
compiere un numero indeterminato di reati in contrasto coi fini di Scientology
per un eccesso di zelo o per altro fine che il P.G. non ha certo esplicitato
facendo osservare che il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 416 c.p.
non postula il fine di lucro.
In
effetti, abbandonata la tesi totalizzante della conversione criminale
dell'intera struttura cui appartengono tuttora gli imputati (il Tribunale aveva
denunciato l'antinomia di una tale assunto, avendo il P.M. chiesto il rinvio a
giudizio non di tutti gli associati, ma solo di alcuni), la questione della
prova di un accordo criminale intervenuto fra alcuni operatori e alcuni
dirigenti per procurare all'associazione i mezzi finanziari con condotte
illecite, diventa cruciale. La ritenuta natura confessionale di Scientology, e
quindi il carattere lecito della sua attività, sposta radicalmente il piano dei
discorso poiché, in tal caso, il supposto sodalizio criminale fra gli odierni
imputati non può più trovare supporto nelle direttive e nell'organizzazione
dell'associazione lecita, ma solo in uno specifico accordo fra alcuni operatori
e alcuni dirigenti di talune sedi, finalizzati a eludere i fini statutari della
confessione. Ma se è vero che i comportamenti umani finalizzati tendono a
rapportarsi a scelte razionali e se è vero che Scientology è una
confessione che persegue fini leciti, diventava ineludibile dare conto, sul
piano logico e probatorio, della singolare situazione i alcuni adepti che, in
ipotesi accusatoria, decidono costituirsi in sodalizio criminale all'interno
della confessione (lecita) per commettere reati contro il patrimonio e violare
i principi della confessione cui tuttora appartengono non per trarre un lucro
personale, ma per avvantaggiare la confessione stessa.
II
discorso accusatorio ha preso le mosse dalla posizione degli imputati (nomi
omessi) che hanno commesso reati contro il patrimonio praticando la vendita
dura dei beni o dei servizi distribuiti da Scientology a malati psichici
(categoria esclusa dal campo dei possibili fruitori in base ad una policy
di Hubbard) o a tossicodipendenti, profittando della fragilità di questi
soggetti che venivano convinti senza molta fatica del conseguimento di sicuri
risultati positivi. È stato osservato che costoro, pur conoscendo le direttive
di Hubbard sulla vendita dura, le avevano trasgredite con analoghe modalità
operative; avevano commesso la stessa tipologia di reati agendo, talvolta anche
in concorso, all'interno di un'attività organizzata nella specifica funzione di
venditori loro assegnata da Scientology e senza profitto personale; tutti
e tre avevano utilizzato per la commissione dei reati la sede e i mezzi
dell'organizzazione; tutti e tre, insieme o autonomamente, avevano iniziato la
vendita dura con assoluta identità di comportamenti e di obbiettivi. E poiché i
tre imputati avevano caratteristiche personologiche differenti e storie
personali non omogenee, non potevano avere agito in modo casuale nell'applicare
nello stesso modo distorto le direttive di Hubbard sulla vendita dei servizi,
donde la prova indiziaria del sodalizio fra i tre, un numero che basta a
costituire un'associazione criminale. Non c'era solo l'analogia delle condotte,
ma l'analogia anche nel modo di violare le stesse direttive di Hubbard.
L'accusa
ha poi esteso le precedenti conclusioni anche alle posizioni degli altri
imputati con ruolo di esecutori materiali, osservando ancora una volta che
anche costoro avevano posto in essere condotte criminose, applicando nello
stesso modo distorto le stesse direttive di Hubbard sulla vendita dura
all'interno di un'attività organizzata e nell'ambito della specifica funzione
loro assegnata, avvalendosi dei mezzi dell'associazione e senza trarre profitto
personale. Anche coloro che avevano operato nelle sedi periferiche non si erano
discostati dalle modalità che avevano caratterizzato le condotte dei colleghi
di Milano e si erano mossi egualmente quali operatori di Scientology,
utilizzando la struttura e i mezzi di cui a tale titolo disponevano, seguendo i
principi ispiratori della vendita dura riportati nelle direttive di Hubbard,
con una convergenza di modalità e di intenti che postu-lavano un pregresso
accordo.
Infine
anche la prova della partecipazione morale al sodalizio da parte dei dirigenti
(nei cui confronti non sono stati accertati reati fine) è stata fondata
sull'uniformità e sulla reiterazione delle condotte criminose che, avendo
incontrato il gradimento dei superiori, non potevano non sottendere direttive
ratificate dai suddetti dirigenti.
La
Cassazione ha distinto i due piani del discorso. Con riferimento agli operatori
sul campo, ha censurato come illogica (e quindi non più praticabile) la pretesa
di ricondurre necessariamente all'esistenza di un'associazione criminale la
mera reiterazione di condotte criminose analoghe da parte di alcuni adepti.
Premesso che i reati accertati non sono emersi nell'ordinarietà ma come deviazioni
occasionali dalle regole di condotta generali, ha osservato che la mera
reiterazione di alcuni reati connotati da condotte analoghe unitamente alla
liceità dei fini dell'associazione destinataria dei profitti non può non
riverberarsi sul dolo di ciascun imputato che, se convinto di partecipare alla
realizzazione di scopi leciti, non poteva essere consapevole di partecipare a un'associazione
criminale. Con un'ironia che talora ha rasentato il sarcasmo, la Suprema Corte
ha fatto rilevare che, in mancanza di più solidi ancoraggi oggettivi, potevano,
sul piano razionale, attribuirsi le uniformi commissioni dei reati-fine
ascritti ad alcuni degli odierni imputati e la convergenza delle condotte con
eguale legittimità sia alla comunanza di direttive sia all'identità delle
condizioni dell'azione umana nelle quali gli imputati si trovarono a operare
e/o alla rigidità dello schema tipico dei reati loro attribuiti.
Con
ciò la Cassazione ha inteso dire che gli elementi probatori indicati a sostegno
dell'assunto accusatorio erano particolarmente fragili e perdono ogni univocità
se ricondotti a un contesto in cui non sono stati i singoli autori, ma
l'associazione lecita, a trarne profitto. Come dire che una maggiore attenzione
al contesto e una maggiore propensione all'ascolto neutrale avrebbe agevolmente
consentito di superare l'apparente aporia di adepti che violano la legge senza
profitto personale per avvantaggiare la propria associazione lecita (di cui
continuano a fare parte): bastava rendersi conto che le violazioni furono
incidenti di percorso episodici nell'ambito di un'attività svolta per i fini
leciti della confessione, dovuti a eccesso di zelo. Con ciò non si vuol dire
che le condotte poste in essere da taluni degli odierni imputati non siano
state odiose. Si vuol dire semplicemente che non è possibile inferire da
queste condotte l'esistenza di un sodalizio criminoso, sulla base di considerazioni
astratte e del tutto estrinseche, facendo leva sul fatto che gli imputati, pur
conoscendo le direttive di Hubbard sulla vendita dura, le avevano trasgredite con
analoghe modalità operative. A ben vedere basta l'identità delle condizioni
dell'azione in cui gli imputati si trovarono a operare per spiegare taluni
eccessi maturati nell'ambito di una vendita dura connotata dall'emulazione tra
venditori. E basta la rigidità dello schema tipico delle violazioni commesse a
spiegare talune analogie estrinseche riconducibili alle tipiche forzature
apprese da venditori formatisi sui manuali della vendita dura.
La
Corte di appello che ha giudicato a seguito del primo rinvio della Cassazione
ha colto la difficoltà di fondare la prova dell'esistenza di un sodalizio
criminoso (che presuppone la reiterazione programmata delle condotte criminose
da cui inferire l'esistenza di direttive) su violazioni del tutto episodiche e
casuali e ha ritenuto di superare la difficoltà ipotizzando un accordo
criminoso originato da una direttiva che prevedeva di perseguire il successo
della vendita dura senza fermarsi, in presenza di clienti riottosí, neppure di
fronte al reato. Come appare evidente, si tratta di una ricostruzione ex
post, finalizzata a configurare un dolo diretto, che ha il sapore di un
riconoscimento del carattere non programmato delle violazioni e che ha indotto
la Cassazione a suggerire al giudice del rinvio di cercare ancoraggi più solidi
di siffatta induzione cui fondare l'ipotesi accusatoria.
La
Cassazione ha affrontato anche il tema dell'incriminazione dei dirigenti
ritenuti responsabili, in ipotesi accusatoria, di avere partecipato al
sodalizio vuoi perché autori delle presunte direttive sottese ai comportamenti
devianti, vuoi perché avevano apprezzato le iniziative devianti degli operatori
e le avevano ratificate in fatto, consentendo all'associazione di così
avvantaggiarsi del provento dei reati commessi.
In
proposito basterà ricordare che in questa fase non si discetta più di un
eventuale concorso morale dei dirigenti nei reati-fine, ma di una loro
eventuale partecipazione al sodalizio. Le conclusioni cui questa Corte è
pervenuta in ordine agli autori dei reati-fine, ritenuti inidonei a comprovare
in via indiziaria l'esistenza di un sodalizio criminoso fra gli operatori
incriminati, consentono di ritenere assorbita ogni questione circa la
partecipazione morale dei dirigenti.
Per
completezza di argomentazione si ricorda che la Cassazione ha censurato per violazione
di legge l'inferenza praticata dai precedenti giudici di rinvio, osservando
che, attribuire ai dirigenti in via di presunzione, la conoscenza delle
violazioni commesse dai i subordinati e poi fondare su tale conclusione in
via di ulteriore presunzione, la prova indiziaria della loro partecipazione al
sodalizio, costituisce violazione di legge non essendo ammessa la presunzione
di presunzione (praesumptio de praesumpto). Se è lecito, in certe
condizioni, trarre dai reati-fine la presunzione di un sottostante
sodalizio criminoso, non è consentito indurre (presumere) dalla mansione
direttiva la conoscenza dell'operato dei subordinati e poi indurre da tale
presunta conoscenza la partecipazione a un sodalizio criminale.
In
conclusione, il giudice di primo grado aveva escluso che ci fosse negli atti
processuali la prova di un siffatto accordo criminoso deviante. I giudici di
appello hanno invece inteso superare l'evidente lacuna probatoria concernente
gli elementi costitutivi del preteso sodalizio criminoso, criminalizzando
l'intera associazione, così che la prova del sodalizio finiva per risolversi
nel mero fatto dell'esistenza di Scientology e nel mero fatto dell'adesione dei
singoli adepti al sodalizio che forniva le direttive e il supporto organizzativo.
Una
volta accertato che Scientology perseguiva fini leciti; che i comportamenti
devianti non sono emersi nell'ordinarietà; e che gli operatori devianti non si
sono mai avvantaggiati delle violazioni commesse, una corretta valutazione del
contesto impone di riconoscere la reiterazione delle violazioni ha avuto un
andamento casuale, originato dal clima emulativo che a un certo punto ha
caratterizzato la condotta dei venditori impegnati in una vendita dura basata
su quel tipo di insistenza che tende alla resa del cliente per stanchezza. A
spiegare le episodiche modalità criminose bastano le decisive considerazioni
della Cassazione: il fastidio e la tediosità dell'approccio praticato con la
vendita dura possono trascendere in molestia, circonvenzione (se il soggetto è
in stato di inferiorità) o in truffa se si supera il limite che separa il dolus
bonus dall'artificio o dal raggiro. Eccesso di zelo e voglia individuale di
emergere furono alla base delle forzature che in taluni casi hanno conferito
alla vendita dura la connotazione di reato, ogni volta che l'insistenza è
disgredita in una inammissibile violenza psicologica o nel raggiro. Giova
rilevare con la Cassazione che reiterazione (episodica) e analogia delle
condotte non furono necessariamente originate da direttive, bastando a
spiegarle l'identità delle condizioni dell'azione in cui gli imputati si
trovarono a operare (eccessi nella competizione tra venditori) e la rigidità
delle violazioni che originate da un eccesso di zelo tra venditori impegnati
con esasperato spirito di emulazione nella vendita dura. Si tratta di eccessi
che sono figli di una acculturazione improvvisata appresa dai venditori sui
manuali della vendita porta a porta. Conferma la valutazione che precede la
constatazione che i profitti delle violazioni eran. devoluti a un'associazione
lecita senza vantaggi per gli operatori devianti, circostanza con decisivi
riverberi negativi sulla consapevolezza di alimentare e partecipare a un
sodalizio criminoso. Le considerazioni che precedono valgono per tutti i
servizi venduti sia da Scietology che dalle sue articolazioni.
La
sentenza di primo grado deve essere confermata in punto a insussistenza di un
sodalizio criminale fra gli odierni imputati.
P.
Q. M.
Visti
gli artt. 523 e 544 c.p.p. 1930, decidendo in sede di giudizio di rinvio
riguardante il capo della sentenza Tribunale di Milano 27/26-7 1991 relativo
all'associazione a delinquere contestata al capo 42, conferma la suddetta
sentenza nei confronti degli imputati sopra indicati. Milano , 5-10-2000
II
presidente estensore
Orio
Simonazzi