Sesto Comandamento: "Non uccidere"
Questo comandamento è un’affermazione non soltanto del
valore della vita umana agli occhi di Dio, ma anche la dichiarazione che
soltanto Dio può esprimere giudizi di merito sul valore della vita, e infatti
che senso potrebbe avere la dichiarazione di un uomo a proposito di tale
fondamentale argomento?
Dio desidera che l'uomo possa vivere tranquillamente,
senza la minaccia di perdere la propria
vita. Per tale motivo Dio si erge ad unico giudice della vita,
condannando la condotta di chiunque pretenda uccidere indiscriminatamente,
sovrapponendo il proprio giudizio al giudizio di Dio. La legge con le proprie
sanzioni (compresa la pena di morte) per i suoi trasgressori, evoca il concetto
di giustizia. Senza giustizia non è concepibile né la santità individuale, né
il convivere civile. Che Dio abbia a cuore questioni di giustizia è dimostrato
dallo stesso sacrificio del Cristo, che si sostituisce all’uomo peccatore per
portare su se medesimo l’ira destinata a questi (Col. 2:14; 2Cor. 5:21; Gal. 3:10-13; cfr. Deut. 21:23; 27:26; Ger. 11:3). Cristo porta su se
stesso la punizione destinata ai peccatori che in Adamo sono venuti meno alle
esigenze della giustizia di Dio manifestata nei suoi comandi. I peccatori che
si sottomettono a quanto compiuto da Cristo, non debbono temere più l’ira di
Dio. In tutto ciò è all’opera il principio giuridico della “retribuzione”. Tale
principio risponde al sommario “occhio per occhio, dente per dente”. Questo
principio di equità si estrinseca anche a livello di giustizia civile. Vi deve
essere equità anche nella punizione. Dio opera e chiede che si operi sulla base
della retribuzione (Giob. 34:11; Sal. 18:25; Ez. 18:4, 20; Gal. 6:7) oltre che
della restituzione (Giob. 42:10). Le pene che Dio prescrive per i peccati sociali,
sono basate sul principio della retribuzione, restituzione e compensazione. (Es. 21:18-22:7; Lev. 6:4; 24:17-21; Deut. 19:21). In tale prospettiva
nessuna delle pene prescritte da Dio è rilassata o eccessiva. L’AT non tratta
le pene per il crimine arbitrariamente, ma la punizione è strutturata in modo
da rispondere ad un criterio di adeguatezza alla odiosità del crimine commesso,
in modo che il criminale riceva ciò che la propria pubblica disobbedienza
merita. Secondo la Scrittura, la punizione per il crimine è necessaria (1Tim.
1:9-10) allo scopo di proteggere i buoni (Prov. 12:21; Sal. 125:3) e
distruggere i malvagi (Sal. 101:9). Come risultato indiretto, la punizione del
criminale può divenire anche un deterrente al male (Prov. 21:11; Deut. 17:13; 19:20).
La punizione nella legislazione mosaica non è tesa al recupero o alla
riabilitazione del criminale, essa non ha uno scopo “pragmatico”, si concentra
solo crimine commesso. Per tale motivo l’uomo è detto essere punito in modo
proporzionato alla propria colpa (Deut. 22:2), secondo la sua malvagità (2Sam.
3:39), secondo le sue vie (Ger. 17:10; Ez. 33:20), secondo il frutto delle
proprie opere (Ger. 17:10; 21:14). Di conseguenza la pena di morte deve essere
intesa come la risposta appropriata da parte del magistrato alle violazioni
contro alla purezza della relazione nel rapporto tra Dio e l’uomo (idolatria,
magia, ect.), la santità della vita (assassinio, adulterio, ect.), l’autorità
(violenza nei confronti dei genitori, ect.). Va anche detto che la legge
mosaica sottolinea la necessità della certezza della pena (Prov. 11:21), senza
riguardi (misericordia o pietà) per il criminale (Ebr. 10:28; Deut. 19:13, 21;
25:12 cfr. Giac. 2:13). La punizione per il trasgressore non poteva essere
evitata neppure se questo avesse fatto espiazione tramite sacrifici per il
peccato, o si fosse aggrappato all’altare (Num. 19:20; Ez. 5:11; 23:38; Sof.
3:4)..
Matteo 5:17-20
afferma: “Non pensate ch'io sia venuto per abolire la legge od i profeti; io
son venuto non per abolire ma per compire, 18 poiché io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la
terra, neppure un iota o un apice della legge passerà, che tutto non sia
adempiuto. Chi dunque avrà
violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini,
sarà chiamato minimo nel regno dei cieli; ma chi li avrà messi in pratica e
insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la
vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete
affatto nel regno dei cieli.” [1]
Matteo 5 ha a che fare con la giustizia
che i discepoli di Cristo debbono manifestare allo scopo di entrare nel Regno
di Dio (Mat. 5:20). Anche in Matteo 6 è sviluppato il medesimo argomento che è
concluso con il sommario: “cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia”.
Pertanto avanzamento del Regno, ricerca della giustizia e pratica della legge
di Dio vengono intesi strettamente coesi.
Il brano di Matteo 5:17-20 esordisce con
un “non pensate” (M¾ nom…shte), cioè con una esplicita proibizione, se
i nemici di Gesù ritenevano che Egli stesse mettendo da parte la legge mosaica,
ecco che il Signore su questo punto li contraddice. Il verbo usato è un
congiuntivo aoristo, pertanto l’espressione potrebbe essere tradotta meglio con
“non cominciate neppure a pensare [che il Messia possa abolire la legge]”.
“Annullare” (katalàsai) il senso di questo termine è
“smantellare” o “ridurre in pezzi” (Matteo 24:2; 26:61; 27:40; Marco 13:2; Luca
21:6; Atti 6:14; 2Cor. 5:1; Gal. 2:18), Gesù usa questo termine,
metaforicamente molto vivo, per indicare che la propria relazione alla legge
non è di invalidazione o abrogazione.
“La legge” (tÕn nÒmon) è da intendersi come
l’intero contenuto dell’Antico Testamento, niente nel brano indica che Cristo
stia pensando solo alla “legge morale”. “O i profeti” (À toÝj prof»taj) questo termine indica
il contenuto di quei libri diversi dal Pentateuco (Matteo 7:12; 22:40). Nessuna
parte dell’AT è abolita dall’opera redentivi del Cristo, inoltre l’enfasi non è
posta sulle promesse contenute nei profeti a prescindere dalle richieste
divine. A questo punto ci chiediamo quale sia la relazione che il Messia
intrattiene con la Legge? Cristo è venuto non ad “abrogare la Legge” come i
Farisei tentavano di insinuare, “ma” (¢ll¦) a “compiere” (plhrîsai). Quest’ultimo termine è
stato soggetto a varie interpretazioni: portare a conclusione, rimpiazzare,
supplementare, obbedire attivamente, rinforzare, confermare e restaurare. Il
significato di plhrîsai (compiere) deve essere trovato in relazione a katalàsai (annullare), va anche
ricordato che nel brano è in questione la validità oggettiva della legislazione
mosaica e non piuttosto, le motivazioni nel praticarla o se Gesù stesse
adempiendo o meno quella legislazione o ancora se bisognasse osservarne una
parte e non un altra. Qualsiasi senso diamo a “compiere” deve essere intercambiabile
con “non annullare”. Siccome il senso più appropriato per “annullare” è quello
del pronunciamento legale (e non piuttosto della personale attività), la
questione alla quale Matteo 5:17 ci indirizza non è “Come praticherai la legge?
Ossia con quali motivazioni pratichi la legge?”, ma piuttosto “Quale è la tua
attitudine nei confronti della legge? Ossia accetti o meno la legge?” o anche
“La legge è ancora in vigore dopo la venuta del Messia?”. Pertanto plhrîsai andrebbe tradotto più
propriamente con “confermare”, “stabilire”, “ratificare”. Tale accezione del
termine è ben testimoniata nel NT, ad esempio in Giac. 2:21-23 “Abraamo, nostro padre, non fu forse giustificato
per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? 22 Tu vedi che
la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa
completa; 23 così fu adempiuta la Scrittura che dice: «Abraamo credette
a Dio, e ciò gli fu messo in conto come giustizia»; e fu chiamato amico di Dio.” La citazione dall’AT
alla quale si fa riferimento è quella di Gen. 15:6, dove non si fa riferimento
all’offerta di Isacco (Gen. 22). L’attività di Abramo non compie una
predizione, infatti in Gen. 15:6 noi troviamo un’affermazione non una promessa.
Giacomo sta insegnando che l’obbedienza a Dio da parte di Abramo nel momento in
cui offrì Isacco, confermò la giustizia che gli era stata imputata da Dio. In
2Cor. 10:6 Paolo afferma “e
siamo pronti a punire ogni disubbidienza, quando la vostra ubbidienza sarà
completa.”, la punizione non avrà luogo sino a quando l’ubidienza non sarà
confermata pienamente. In Apocalisse 3:2 “Sii vigilante e rafforza il resto che
sta per morire; poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio
Dio.”, il rimprovero che il Signore rivolge alla chiesa di Sardi è che essi
avrebbero dovuto rendere “stabili” le proprie opere. Romani 15 “con la potenza
di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così da Gerusalemme
e dintorni fino all'Illiria ho predicato (peplhrwkšnai)
dappertutto il vangelo di Cristo,”. Paolo ha “raffermato” ossia “resa stabile”
la predicazione di Cristo nelle zone della propria azione missionaria.
Gesù in Matteo 5:17
ha usato il termine plhrîsai invece
del più comune ”isthmi poiché sua intenzione non era quella di affermare
che da pioniere stava stabilendo una legge, ma che piuttosto ne stava
confermando e restaurando il pieno significato.
Sulla base di queste
considerazioni sembrerebbe potersi affermare che la legge alla quale il
credente è tenuto a sottomettersi sia comprensiva anche delle sanzioni che
comminano la pena di morte per vari tipi di reati. E’ questa la prospettiva del
movimento “Ricostruzionista” che fa capo a teologi quali R. Rushdoony, G. Bhansen,
G. North, per i quali la Parola di Dio promuove una giustizia universale,
non un criterio di moralità valevole soltanto per i credenti. Respingendo il
positivismo legale, l'etica ricostruzionista cristiana dovrebbe favorire l'idea
di "una legge al di sopra di qualsiasi legge civile particolare"
quale protezione contro la tirannia di governanti o l'anarchia dei riformatori.
Inoltre il Nuovo Testamento legittima anche le sanzioni che debbono fare
seguito al reato: "Già l'antico
messaggio di Dio, portato dagli angeli, si è dimostrato valido, e tutti quelli
che l'hanno trascurato o gli hanno disubbidito sono stati puniti come
meritavano" (Eb. 2:2 TILC).
Ma è anche importante nella prospettiva di
un’etica cristiana distinguere tra infrazione alla volontà di Dio e pena per
l’infrazione, tra comandamento e sanzione, mentre il comandamento è eterno, la
sanzione (quale ad esempio la pena di morte) sembrerebbe essere soggetta a
considerazioni connesse al progresso della rivelazione divina.
Potrebbe
sembrare a prima vista inquietante la lista dei reati per i quali, secondo la
legge mosaica, andrebbe comminata la pena capitale:
1) magia, evocazione dei defunti,
divinazione (Esodo 22:17; Levitico 19:31; 20:6, 27; Deuteronomio 18:10-14)
2) sacrifici (anche umani) agli idoli (Es. 22:20; Lev. 20:2-5; Deut. 13:6-17;;
17:2-7)
3) profanazione del giorno del riposo (Es. 31:14-15; 35:2)
4) bestemmia (Lev. 24:10-16)
5) falsa profezia pronunciata invocando divinità pagane o abusando del nome di
Dio (Deut. 13:1-5)
6) adulterio (Lev. 20:10; Deut. 22:12)
7) stupro di una vergine non schiava fidanzata ad un altro uomo (DEut.
22:21-27, sono presentate in questo brano diverse modalità di applicazione della
pena)
8) maledire padre e madre (Lev. 20:9; Es. 21:15, 17)
9) relazioni sessuali con la moglie del proprio padre o con la propria sorella
(Lev. 20:12)
10) prendere in moglie figlia e madre (Lev.20:14, il brano è ambiguo, non si
comprende se la pena capitale fosse inflitta a chi avesse preso in moglie la
propria madre o la propria figlia, oppure se fosse proibita la pratica della
poligamia quando questa comportava prendere due donne che fossero tra loro
madre e figlia)
11) relazioni sessuali con la propria sorellastra (Lev. 20:17)
12) relazioni sessuali con donna durante il periodo mestruale (Lev. 20:18)
13) donna non trovata vergine dal proprio marito (Deut. 22:13-21)
14) figliuola del sacerdote che si prostituisce (Lev. 21:9)
15) relazioni sessuali con bestie (Lev. 20:15-16; Es. 22:19)
16) omossessualità (Lev. 20:13; Deut. 22:5)
17) relazioni sessuali con zia materna o paterna, con zia acquisita o con la
moglie del fratello germano (Lev. 20:19-21 sul significato dell'espressione
"portare la pena della propria iniquità" vedi punto 30)
18) ribellione nei confronti dei genitori (Deut. 21:18-21, probabilmente questa
situazione è la medesima di quella illustrata al punto 8)
19) omicidio doloso (Es. 21:12, 14, dovrebbe essere considerato omicidio doloso
anche: l'aborto, l'eutanasia, il suicidio, l'alcoolismo, il fumo, l'uso e lo
spaccio di droghe?)
20) rifiuto di sottomettersi al decreto del sacerdote o del giudice (Deut.
17:12)
21) percuotere padre e madre (Es. 21:15, vedere punti 8 e 18)
22) rapimento (Es. 2:16; Deut. 24:7)
23) falsa testimonianza (Es. 21:18-36, era comminata la pena di morte solo nel
caso il falso testimone ricercasse la morte dell'accusato)
24) celebrazione impropria della pasqua (Es. 12:15; Num 9:13)
25) mancanza di umiliazione nel giorno dell'espiazione, non digiunando o
lavorando (Lev. 23:29)
26) non essere circoncisi, se ebrei (Gen. 17:14)
27) mangiare il sangue (Lev. 17:14)
28) mangiare il grasso dei sacrifici (Lev. 7:25)
29) disprezzare l'ordinanza di presentare i sacrifici al luogo scelto
dall'Eterno (Lev. 17:1-9)
30) consumazione fuori dal tempo stabilito, della carne del sacrificio di
azioni di grazie (Lev. 7:18; 19:8, notare l'identità tra le espressioni
"portare la pena per la propria iniquità" e "essere sterminato
di fra il popolo")
31) utilizzo per uso profano dell'olio e del profumo sacri (Es. 30:33, 38)
32) consumazione dei sacrifici da parte di persone in stato di impurità (Num.
19:20; Lev. 7:20)
33) frode nel commercio (Deut. 25:13-16)
34) appropriazione di quanto era stato interdetto (Giosuè 7:19-27)
...la lista potrebbe non essere completa.
(autore: Domenico Iannone)
[1] M¾ nom…shte Óti Ãlqon katalàsai tÕn nÒmon À toÝj prof»taj: oÙk Ãlqon katalàsai ¢ll¦ plhrîsai. 18 ¢m¾n g¦r lšgw Øm‹n, ›wj ¨n paršlqV Ð oÙranÕj kaˆ ¹ gÁ, „îta žn À m…a kera…a oÙ m¾ paršlqV ¢pÕ toà nÒmou ›wj ¨n p£nta gšnhtai. 19 Öj ™¦n oân lÚsV m…an tîn ™ntolîn toÚtwn tîn ™lac…stwn kaˆ did£xV oÛtwj toÝj ¢nqrèpouj, ™l£cistoj klhq»setai ™n tÍ basile…v tîn oÙranîn: Öj d' ¨n poi»sV kaˆ did£xV, oátoj mšgaj klhq»setai ™n tÍ basile…v tîn oÙranîn. 20 lšgw g¦r Øm‹n Óti ™¦n m¾ perisseÚsV Ømîn ¹ dikaiosÚnh ple‹on tîn grammatšwn kaˆ Farisa…wn, oÙ m¾ e„sšlqhte e„j t¾n basile…an tîn oÙranîn.